Gestione Tari ufficio tributi

Ultima modifica 12 aprile 2024

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Gestione rifiuti

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l’Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, fermo restando che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio.

L’ammontare del tributo dovuto è suddiviso in rate da pagarsi secondo le scadenze deliberate dal Consiglio comunale con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione devono essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle scadenze indicate, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nell’art. 37 del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 09/03/2022, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 52 del D.lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1, commi 792-804, della L. 160/2019.

GESTIONE DEGLI SPORTELLI FISICI E DEI PORTALI ONLINE

In richiamo all’art. 19 del TQRIF, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l’utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat.

Nel caso specifico, data la possibilità concessa dall’Autorità di controllo, l’Ufficio Tributi del Comune di Torre De’ Passeri, in alternativa allo sportello online, dispone di uno sportello fisico a cui l’utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line.

Lo sportello fisico consente all’utente di inoltrare al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti; richieste di informazioni; richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; eventuali agevolazioni tariffarie per l’autocompostaggio e modalità per l’ottenimento della compostiera; ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

Orario di apertura al pubblico dello sportello fisico:

- Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30;
- Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

L’orario di apertura al pubblico può essere soggetto a variazione. Pertanto, si consiglia in ogni caso la consultazione del seguente link:  www.comune.torredepasseri.pe.it/uffici/ragioneria-e-tributi.html

L’Ufficio Tributi del Comune di Torre De’ Passeri, quale soggetto titolare della gestione del servizio gestione tariffe e rapporto con gli utenti TARI, è tenuto altresì al rispetto dell’obbligo di servizio telefonico, al fine di consentire all’utente di richiedere informazioni e/o suggerimenti, nonché segnalare incongruenze e disservizi, sempre in riferimento al proprio ambito di competenza.

Contatti Servizio Telefonico Ufficio Tributi Torre De’ Passeri:

- Tel. 085.8425703 (in osservanza dell’orario di apertura al pubblico)

In richiamo all’art. 20 del TQRIF, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il gestore della raccolta e trasporto hanno l’obbligo di disporre di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
Tale servizio telefonico deve consentire all’utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Contatti Numero Verde:

- Numero Verde 800.32.38.50 (dal lunedì al venerdì, ore 09.00 – 13.00)

Il tempo di attesa per il servizio telefonico, è pari a duecentoquaranta (240) secondi, dove tale termine si sostanzia - con riferimento ad una chiamata telefonica – nel tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico e l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore.

Oltre alle scadenze ordinarie, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di un’ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dovute in fase ordinaria, previa domanda da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- a ulteriori utenti che versino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente Territorialmente Competente;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

In tali casi, la rata minima non potrà essere inferiore 100 euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto, secondo quanto già previsto nel proprio regolamento sulla rateizzazione

Per ulteriori informazioni si rimanda al vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 09/03/2022.


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